Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Sistemi di ammissione). - 1. L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio».